
Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota delle imposte sociali applicata ai guadagni da risparmio salariale è passata dal 17,2 % al 18,6 %. Questo aumento modifica il calcolo netto per ogni dipendente titolare di un PEE o di un PER collettivo. Comprendere la fiscalità del risparmio salariale nel 2024 e le sue recenti evoluzioni implica distinguere ciò che accade all’ingresso delle somme, durante il loro blocco e poi all’uscita.
Imposte sociali al 18,6 %: cosa cambia il nuovo tasso sui guadagni

Fino al 2025, le plusvalenze e gli interessi generati in un PEE o in un PERCOL subivano il 17,2 % di imposte sociali al momento del sblocco. Il passaggio al 18,6 % nel 2026 aumenta la trattenuta di 1,4 punti su ogni euro di guadagno, senza modificare l’esenzione dall’imposta sul reddito di cui beneficiano le somme rimaste bloccate fino alla scadenza.
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Concretamente, su una plusvalenza di 1.000 euro, la differenza rappresenta 14 euro di trattenuta aggiuntiva. Importo modesto a livello individuale, ma che pesa di più sugli importi a lungo termine, dove i guadagni cumulati sono più elevati. La questione della fiscalità del risparmio salariale in azienda assume quindi un nuovo rilievo per i dipendenti che si avvicinano alla scadenza del loro piano.
Questo nuovo tasso si applica anche alle rendite vitalizie versate all’uscita di un PERCOL, secondo la frazione imponibile legata all’età del beneficiario al momento della liquidazione. Le uscite in capitale su un PER collettivo alimentato da versamenti volontari deducibili rimangono, esse, soggette alla tassazione progressiva dell’imposta sul reddito per la parte corrispondente ai versamenti.
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Interesse e partecipazione: contante o piano, una scelta fiscale molto concreta

In teoria, il dipendente che riceve un premio di interesse o di partecipazione può investirlo in un piano di risparmio (PEE, PERCOL) o percepirlo direttamente. L’investimento in un piano esonera il premio dall’imposta sul reddito. Il versamento diretto lo integra nel reddito imponibile, allo stesso modo di un supplemento salariale.
I dati dell’indagine Dares 2024, riportati da Meilleurtaux, mostrano che la pratica diverge ampiamente dalla teoria. Sulle somme distribuite, 4,1 miliardi di euro netti sono stati incassati direttamente dai dipendenti, contro 3,1 miliardi destinati al risparmio (2,2 miliardi su PEE, 0,9 miliardo su PERCOL), per 2,4 milioni di dipendenti.
In altre parole, la maggior parte dei premi viene percepita in contante e quindi tassata. Per un dipendente situato in una fascia marginale al 30 %, ricevere 3.000 euro di partecipazione lorda in contante significa cederne una parte sostanziale al fisco. Investire la stessa somma in un PEE annulla l’imposta sul reddito e attiva solo le imposte sociali sui guadagni, al momento dello sblocco.
Perché così tanti dipendenti scelgono il versamento diretto
Il blocco di cinque anni su un PEE (o fino alla pensione su un PERCOL) rappresenta un freno per le famiglie che hanno bisogno di liquidità immediata. I casi di sblocco anticipato (acquisto della prima casa, matrimonio, nascita del terzo figlio, cessazione del contratto di lavoro) non coprono tutti i bisogni di liquidità quotidiana.
I feedback sul campo divergono su questo punto: alcuni gestori segnalano che la mancanza di informazioni interne nelle piccole imprese spinge i dipendenti a incassare per default, per mancanza di comprensione del vantaggio fiscale dell’investimento.
Contributo del datore di lavoro e versamenti volontari: due logiche fiscali distinte
Il contributo versato dal datore di lavoro su un PEE o un PERCOL è esente da imposta sul reddito per il dipendente, nei limiti dei tetti legali. Per l’azienda, queste somme sono deducibili dal reddito imponibile e esenti da contributi sociali (escluso il forfait sociale, a seconda delle dimensioni dell’azienda).
- Contributo PEE: esente da IR per il dipendente, soggetto alla CSG-CRDS al tasso del 9,7 % alla fonte, e i guadagni successivi subiscono le imposte sociali del 18,6 % al momento dello sblocco.
- Contributo PERCOL: stesso regime all’ingresso, ma l’uscita in rendita vitalizia è parzialmente tassata all’IR in base all’età, oltre alle imposte sociali.
- Versamenti volontari deducibili su PERCOL: riducono il reddito imponibile nell’anno del versamento, ma il capitale restituito all’uscita è soggetto alla tassazione dell’IR, e i guadagni alla tassazione forfettaria unica del 30 %.
La distinzione tra questi flussi determina la fattura fiscale finale. Un dipendente che mescola versamenti volontari deducibili e non deducibili sullo stesso PERCOL si ritrova con due regimi di uscita diversi, il che complica la dichiarazione.
Uscita in capitale o rendita vitalizia su un PER collettivo: arbitraggio fiscale
Il PERCOL offre la scelta tra uscita in capitale e uscita in rendita vitalizia alla pensione. La rendita è soggetta all’imposta sul reddito dopo un abbattimento che varia in base all’età del beneficiario al momento della prima liquidazione. Il capitale derivante da versamenti volontari deducibili è, esso, integralmente soggetto alla tassazione progressiva dell’IR.
Per le somme derivanti dall’interesse, dalla partecipazione o dal contributo, l’uscita in capitale rimane esente da IR. Solo i guadagni corrispondenti subiscono le imposte sociali al 18,6 %.
- Uscita in capitale (versamenti obbligatori o risparmio salariale investito): esenzione da IR sul capitale, imposte sociali sui guadagni solo.
- Uscita in capitale (versamenti volontari deducibili): capitale tassato all’IR, guadagni soggetti al PFU del 30 %.
- Uscita in rendita: frazione imponibile all’IR in base all’età, imposte sociali sulla frazione di rendita corrispondente.
La scelta tra capitale e rendita dipende dall’aliquota marginale di imposizione alla pensione. Un dipendente i cui redditi diminuiranno notevolmente potrebbe avere interesse a optare per il capitale sulla parte deducibile, tassata quindi a una fascia più bassa. Al contrario, una rendita distribuita su diversi decenni può limitare l’impatto annuale per un pensionato ancora tassato.
L’aumento delle imposte sociali al 18,6 % rende ogni arbitraggio un po’ più costoso rispetto a prima. Per un dipendente che ha ancora diversi anni di blocco sul suo PEE, il calcolo rimane favorevole rispetto a un incasso diretto tassato secondo le fasce. La vera variabile è l’aliquota marginale di imposizione al momento in cui le somme escono, non quella dell’anno in cui entrano.